A chi è rivolto
Soggetti passivi dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’articolo 1 e non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di Nettuno. È tenuto a versare l’imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato, ovvero a favore del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi.
Il gestore della struttura ricettizia, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e del riversamento dell’imposta al Comune di Nettuno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.
Il soggetto responsabile è tenuto ad informare, in appositi spazi ben visibili, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
Descrizione
L'imposta di soggiorno può essere istituita solo dai Comuni turistici, città d'arte e capoluoghi di provincia. Esiste un elevato grado di personalizzazione a livello locale dei parametri più importanti dell'imposta. Ad esempio, è l'Ente comunale che decide le tariffe, le esenzioni e le varie scadenze.
In questo modo, nei pieni principi del federalismo fiscale, è il Comune che, conoscendo al meglio le particolarità e le esigenze del territorio in questione, decide quali sono i migliori parametri di imposta da applicare.
Si ricorda che non è il gestore della struttura ricettiva a dover pagare tale imposta, ma i suoi clienti. Il ruolo del gestore è quello di applicare l'imposta ai turisti, incassarla e riversarla nelle casse comunali.
Come fare
Il portale dedicato agli adempimenti messo a disposizione per i gestori di strutture ricettive è Staytour ed è raggiungibile al seguente link: https://imposta-soggiorno.org/nettuno/
Tutti i gestori delle strutture ricettive sono invitati a trasmettere i propri dati all'indirizzo mail dedicato al fine di completare la registrazione della propria struttura: ids.apkappa@gmail.com
Tutti coloro che sono tenuti al versamento del tributo corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvederà al versamento della stessa e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
Cosa serve
- delega di pagamento modello F24;
- attraverso bonifico bancario;
- tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
- altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione comunale e rese note nel sito istituzionale del Comune di Nettuno.
Cosa si ottiene
Assolvimento obblighi previsti dalla normativa
Tempi e scadenze
Dichiarazione Cumulativa
Versamento
Quanto costa
L’imposta di soggiorno è applicata nella misura stabilita dalla Giunta per l'anno 2025 come Delibera in allegato.
Accedi al servizio
Puoi richiedere l’iscrizione a Imposta di Soggiorno direttamente online tramite identità digitale.
Paga l'Imposta di SoggiornoUlteriori informazioni
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- le forze dell’ordine che alloggino nelle strutture di cui all’art. 1 del regolamento comunale per motivi di servizio.
Orari di apertura ufficio
- Lunedì - dalle ore 9 alle ore 12 - aperto al pubblico senza appuntamento
- Mercoledì e Venerdì - dalle ore 9 alle ore 11 - ricevimento solo su appuntamento al seguente link
- Giovedì - dalle ore 15 alle ore 17 - ricevimento solo su appuntamento al seguente link
È possibile richiedere informazioni e/o chiarimenti relativi al servizio Tributi chiamando il +39 069850819 nei giorni:
- Lunedì: dalle ore 9 alle ore 13
- Martedì: dalle ore 9 alle ore 13
- Mercoledì: dalle ore 9 alle ore 13
- Giovedì: dalle ore 9 alle ore 13
- Venerdì: dalle ore 9 alle ore 13
Vincoli
SANZIONI
Le violazioni in ordine agli adempimenti dichiarativi e di versamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del regolamento comunale.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Alla medesima sanzione soggiace il gestore della struttura ricettizia che non versa l’imposta entro i termini previsti dal regolamento.
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Casi particolari
RIMBORSI
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento generale delle Entrate del Comune di Nettuno, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 75 del 15.11.2024.
Documenti
Regolamento sull'Imposta di Soggiorno
Regolamento sull'Imposta di Soggiorno
Delibera Tariffe Imposta di Soggiorno 2026
Delibera Tariffe Imposta di Soggiorno 2026
Modello Imposta Soggiorno
Imposta Soggiorno Modello
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni e accesso servizi Comune di Nettuno.pdf
(Formato PDF, 0.28 MB)
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Contatti
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Tributi
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