Interventi di potatura
Gli interventi di potatura ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento Comunale del verde urbano privato e pubblico delle aree incolte” approvato con deliberazione C.C. n° 72 del 22.12.2009”: “Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.
Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, andranno pertanto evitati tagli a filo tronco così come, all’opposto, il rilascio di monconi. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale sanzionato.”
Unica eccezione sono gli interventi (potatura) effettuati sulle alberature di Suber (sughera) in quanto specie tutelata ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, rubricato "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39".
In particolare:
- l’art. 5 della legge 18 luglio 1956, n. 759 riporta: “È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste”;
- l’art. 6 della legge 18 luglio 1956, n. 759: “È vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione”.
- il comma 1 dell’art. 56 (boschi e alberi di sughera) del Regolamento Regionale summenzionato riporta: “Ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera), i popolamenti e le piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti a tutela”;
Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione previo parere favorevole rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste - Area Governo del Territorio e Foreste.