Richiesta autorizzazione abbattimento alberi

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Gli interventi di abbattimento delle alberature su area privata sono normati dal vigente “Regolamento Comunale del verde urbano privato e pubblico delle aree incolte” approvato con deliberazione C.C. n° 72 del 22.12.2009.

A chi è rivolto

Tutti i proprietari di alberature private 

Come fare

Deve essere presentata una richiesta dal proprietario o avente titolo dove sono riportate:

  • le alberature oggetto di intervento;
  • il luogo;
  • gli estremi catastali;
  • dichiarazione di impegno a piantumare nuova essenza arborea in sostituzione di quella abbattuta con la garanzia della sostituzione e corretta manutenzione fino ad attecchimento, della stessa specie o di specie autoctona o comunque storicamente naturalizzata e tipica del luogo, per assolvere all’habitat conservativo, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità certificata o munita di passaporto, se richiesto per la specie, ed avente le seguenti caratteristiche: circonferenza minima non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza; cm. 10-15 per quelle di terza grandezza; impalcatura minima ml. 2,00 ben radicata, con fusto perfettamente diritto esente da deformazioni o capitozzature, con apparato radicale adeguatamente rinvasato, compreso l’apporto idrico necessario fino al completo sviluppo dell’essenza.

Cosa serve

Alla richiesta deve essere allegata:

  • una relazione peritale a firma di un tecnico competente per materia (agronomo, botanico, dottore forestale, perito agrario, ecc.) nella quale devono essere indicate le condizioni fitostatiche – fitosanitarie per le quali è richiesto l’intervento di abbattimento, la presenza di vincoli con individuazione della zona di P.T.P.R. Lazio in cui è inserita l’alberatura, dichiarazione di specie non protetta e planimetria per l’identificazione e localizzazione della pianta da abbattere.​​​​​
  • copia documento di identità del richiedente;
  • eventuale delega alla presentazione della richiesta.

La documentazione può essere presentata per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it o, in alternativa, in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo situato al piano terra della sede comunale di Viale Giacomo Matteotti n. 37.

Cosa si ottiene

Autorizzazione all’abbattimento dell’alberatura

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta

Quanto costa

Non ha nessun costo

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo Comunale, Viale Giacomo Matteotti, 37, 00048

Casi particolari

Interventi di potatura

Gli interventi di potatura ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento Comunale del verde urbano privato e pubblico delle aree incolte” approvato con deliberazione C.C. n° 72 del 22.12.2009”: “Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, andranno pertanto evitati tagli a filo tronco così come, all’opposto, il rilascio di monconi. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale sanzionato.”

Unica eccezione sono gli interventi (potatura) effettuati sulle alberature di Suber (sughera) in quanto specie tutelata ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, rubricato "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39".

In particolare:

  • l’art. 5 della legge 18 luglio 1956, n. 759 riporta: “È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste”;
  • l’art. 6 della legge 18 luglio 1956, n. 759: “È vietato  amputare  i  rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche  la  potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione”.
  • il comma 1 dell’art. 56 (boschi e alberi di sughera) del Regolamento Regionale summenzionato riporta: “Ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera), i popolamenti e le piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti a tutela”;

Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione previo parere favorevole rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste - Area Governo del Territorio e Foreste.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ambiente e Sanità

Centro Comm. Le Vele, Via Scipione Borghese, 00048


Codice dell'ente erogatore

c_f880

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 08:58

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