La carta di convivenza
La Carta di Convivenza attesta la semplice esistenza della convivenza di fatto. Attraverso questa registrazione, la coppia può beneficiare di alcuni diritti e doveri previsti dalla legge, come quelli relativi all'assistenza sanitaria e alla casa di abitazione. Non vengono disciplinati i rapporti patrimoniali.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione.
Deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula. Il contratto riporta l’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi sono nulli.
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
- se una delle parti è minorenne;
- se una delle parti è interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio).
Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
- recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta sul modulo predisposto dal Servizio nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’Ufficio Anagrafe via PEC o in forma cartacea.
Non sussiste obbligo di registrazione della convivenza di fatto all’ufficio anagrafe. In questo caso si parla di convivenza di fatto non formalizzata e i conviventi pur costituendo una coppia e pur in costanza di un rapporto sia stabile e duraturo non godono dei diritti dei quali godono le convivenze di fatto formalmente registrate.