Richiesta autorizzazione abbattimento alberi
A chi è rivolto
Tutti i proprietari di alberature private
Come fare
Deve essere presentata una richiesta dal proprietario o avente titolo dove sono riportate:
- le alberature oggetto di intervento;
- il luogo;
- gli estremi catastali;
- dichiarazione di impegno a piantumare nuova essenza arborea in sostituzione di quella abbattuta con la garanzia della sostituzione e corretta manutenzione fino ad attecchimento, della stessa specie o di specie autoctona o comunque storicamente naturalizzata e tipica del luogo, per assolvere all’habitat conservativo, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità certificata o munita di passaporto, se richiesto per la specie, ed avente le seguenti caratteristiche: circonferenza minima non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza; cm. 10-15 per quelle di terza grandezza; impalcatura minima ml. 2,00 ben radicata, con fusto perfettamente diritto esente da deformazioni o capitozzature, con apparato radicale adeguatamente rinvasato, compreso l’apporto idrico necessario fino al completo sviluppo dell’essenza.
Cosa serve
Alla richiesta deve essere allegata:
- una relazione peritale a firma di un tecnico competente per materia (agronomo, botanico, dottore forestale, perito agrario, ecc.) nella quale devono essere indicate le condizioni fitostatiche – fitosanitarie per le quali è richiesto l’intervento di abbattimento, la presenza di vincoli con individuazione della zona di P.T.P.R. Lazio in cui è inserita l’alberatura, dichiarazione di specie non protetta e planimetria per l’identificazione e localizzazione della pianta da abbattere.
- copia documento di identità del richiedente;
- eventuale delega alla presentazione della richiesta.
La documentazione può essere presentata per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it o, in alternativa, in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo situato al piano terra della sede comunale di Viale Giacomo Matteotti n. 37.
Cosa si ottiene
Autorizzazione all’abbattimento dell’alberatura
Tempi e scadenze
Quanto costa
Non ha nessun costo
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Palazzo Comunale, Viale Giacomo Matteotti, 37, 00048
Casi particolari
Interventi di potatura
Gli interventi di potatura ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento Comunale del verde urbano privato e pubblico delle aree incolte” approvato con deliberazione C.C. n° 72 del 22.12.2009”: “Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.
Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, andranno pertanto evitati tagli a filo tronco così come, all’opposto, il rilascio di monconi. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale sanzionato.”
Unica eccezione sono gli interventi (potatura) effettuati sulle alberature di Suber (sughera) in quanto specie tutelata ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, rubricato "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39".
In particolare:
- l’art. 5 della legge 18 luglio 1956, n. 759 riporta: “È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste”;
- l’art. 6 della legge 18 luglio 1956, n. 759: “È vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione”.
- il comma 1 dell’art. 56 (boschi e alberi di sughera) del Regolamento Regionale summenzionato riporta: “Ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera), i popolamenti e le piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti a tutela”;
Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione previo parere favorevole rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste - Area Governo del Territorio e Foreste.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni e accesso servizi Comune di Nettuno.pdf
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Contatti
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Ambiente e Sanità
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